Covid-19 Privati e Famiglie – moratoria

SOSPENSIONI E MORATORIE - ART. 54 FONDO GASPARRINI

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” all’art.54 – Attuazione del Fondo di solidarietà mutui “prima casa” cd. Fondo Gasparrini, ha previsto la possibilità di sospendere fino a 18 mesi le rate del mutuo. Il Fondo interviene con il pagamento del 50% degli interessi relativi alle rate sospese.

Per beneficiare di questa sospensione, sarà necessario:

  • essere titolari di un mutuo ipotecario attivo, di importo erogato non superiore a € 400.000;
  • aver richiesto il mutuo per comprare una prima casa adibita ad abitazione principale sita in Italia, che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che non abbia le caratteristiche di lusso.

 

Sono previste anche precise situazioni per poter presentare la richiesta di sospensione:

  • cessazione del lavoro subordinato o parasubordinato;
  • riconoscimento di invalidità non inferiore all’80%;
  • morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
  • sospensione dal lavoro (o riduzione dell’orario di lavoro corrispondente almeno al 20% dell’orario di lavoro complessivo), per un periodo di almeno 30 gg. lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

In caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro come sopra indicato, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Il D.L. “Cura Italia” ha esteso l’ammissione del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate  dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus;

Per l’accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Sono esclusi dall’ambito di applicazione dei lavoratori autonomi gli imprenditori e i piccoli imprenditori.

Casi di esclusione da questa misura:

  • richieste di sospensione a valere su mutui fondiari che hanno fruito di agevolazioni pubbliche; in tal caso sarà possibile valutare la sospensione rate e allungamento mutuo su iniziativa della Banca;
  • in caso di ritardo nei pagamenti superiore a 90 gg consecutivi o DBT o avvio da terzi di procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • in caso di fruizioni di agevolazioni oltre quella prevista dalla garanzia Consap;
  • in caso di presenza di copertura assicurativa a protezione del rischio dei casi previsti da questa fattispecie di sospensione.

 

COME FARE

  •  compilare il modulo di richiesta (scarica qui) e sottoscriverlo;
  • il modulo  può essere inviato/consegnato alternativamente con le seguenti modalità:
    • PEC con firma digitale all’indirizzo bancasantagiulia@legalmail.it;
    • PEC con modulo stampato, debitamente sottoscritto e scansionato da inviare all’indirizzo bancasantagiulia@legalmail.it;
    • e-mail ordinaria con modulo stampato debitamente sottoscritto e scansionato accompagnato dalla copia  documento di identità in corso di validità del richiedente da inoltrare all’indirizzo email della filiale di competenza – filiale.chiari@bancasantagiulia.it / filiale.brescia@bancasantagiulia.it;
    • consegnato presso le Filiali della Banca, previo appuntamento.

SOSPENSIONI E MORATORIE -ALTRO

I lavoratori dipendenti e i soggetti privati che, in ragione delle limitazioni subite nell’attività lavorativa autonoma svolta o dalle limitazioni patite dal datore di lavoro a causa dell’emergenza, si trovino in una condizione di momentanea riduzione dei flussi reddituali disponibili, possono richiedere alla banca una sospensione delle rate del mutuo in essere. La moratoria può essere concessa discrezionalmente dalla banca.

 

COME FARE

  •  compilare il modulo di richiesta (scarica qui) e sottoscriverlo con firma digitale;
  •  il modulo  può essere inviato/consegnato alternativamente con le seguenti modalità:
    • PEC con firma digitale all’indirizzo bancasantagiulia@legalmail.it;
    • PEC con modulo stampato, debitamente sottoscritto e scansionato da inviare a all’indirizzo bancasantagiulia@legalmail.it;
    • e-mail ordinaria con modulo stampato debitamente sottoscritto e scansionato accompagnato dalla copia  documento di identità in corso di validità del richiedente da inoltrare all’indirizzo email della filiale di competenza – filiale.chiari@bancasantagiulia.it / filiale.brescia@bancasantagiulia.it;
    • consegnato presso le Filiali della Banca, previo appuntamento.

.